Prime considerazioni legali sull’ayahuasca e il suo utilizzo ‘a fini terapeutici’

Continuiamo ad chiederci se l’ayahuasca sia legale in Italia, stavolta grazie alla dettagliata ed autorevole analisi dell’avvocato Andrea Turconi.

Per riassumere quello che con linguaggio impeccabilmente giuridico viene spiegato piú avanti, l’ ayahuasca in Italia oggi non può essere considerata legale tout-court. Per giustificare questa affermazione l’autore parte dal riscontrare che non esiste nel nostro paese una definizione legale di ‘sostanza stupefacente’: l’Italia si é infatti affiliata all’orientamento internazionale, affidando a vari organismi istituzionali il compito di redigere le tabelle contenenti i nomi e le formule chimiche delle sostanze vietate. Non essendo l’ Ayahuasca iscritta in queste tabelle il suo attuale status legale si basa su alcune sentenze della Corte di Cassazione, che si è espressa in merito in seguito ad alcuni processi tra il 2004 e il 2012 (si veda articolo precedente)

Quindi l’avvocato ripercorre le motivazioni che hanno portato i giudici a dichiarare l’ Ayahuasca non-illegale.

L’ Ayahuasca contiene DMT che é una sostanza che si trova nella Tabella 1, quella piú restrittiva, dove si trovano anche cocaina ed eroina. Tuttavia il fatto in sé che una pianta contenga una sostanza proibita, non rende automaticamente proibita la pianta, è necessario che il nome della pianta venga esplicitamente iscritto nelle tabelle, come è già accaduto per la cannabis o le ‘foglie di coca‘.

Tuttavia, nel caso specifico dell’ ayahuasca, oggetto della restrizione di legge, piú che la pianta in sé, è la ‘preparazione’ risultante da due piante: ayahuasca e chacruna. Affinché una preparazione possa essere considerata illegale deve essere provato che l’effetto del principio attivo illecito in essa contenuto (il DMT in questo caso) risulti potenziato rispetto all’effetto prodotto dalla pianta assunta al naturale.
Dato che il preparato denominato ‘Ayahuasca’ è prodotto dall’unione di due piante, la ‘maggiorazione dell’effetto’ deve essere misurata rispetto all’assunzione contemporanea delle due piante ‘al naturale’.

Da questi presupposti, non essendo stati sufficientemente provati in sede giudiziaria tutti gli elementi sopraelencati, i giudici hanno concluso che l’ Ayahuasca in oggetto in quei processi specifici non poteva essere dichiarata sostanza illecita (in buona sostanza, per ‘mancanza di prove’).

Da tutto questo si evince bene, come ricorda lo stesso autore, che la giurisprudenza in merito all’ Ayahuasca in Italia non è niente di definitivo, essendo questi pronunciamenti validi solo per i casi in questione (ancorché è plausibile che verrebbero presi come orientamento in eventuali processi futuri, ma niente di più di questo)Al cambiare dei giudici interpellati, al cambiare della sostanza requisita, e al cambiare, aggiungo io, dei contesti in cui l’assunzione e l’uso della sostanza abbiano avuto luogo, le sentenze potrebbero mutare direzione.

Ci tengo personalmente infatti a ricordare che le circostanze che hanno portato alla formulazione delle sentenze sopra citate vedevano coinvolte persone che usavano l’ Ayahuasca per scopi religiosi e palesemente senza fini di lucro. É facile ipotizzare che il legislatore si orienterebbe diversamente qualora riscontrasse altri capi d’accusa concomitanti.

A questo proposito la seconda parte dello scritto non ha bisogno di nessun riepilogo, commento o spiegazione: è talmente ‘granitico’, come definisce l’autore stesso la giurisprudenza in merito, da non lasciare spazio a dubbi o interpretazioni: proporre l’ ayahuasca come mezzo psico-terapeutico, senza essere psicologi regolarmente iscritti all’albo, è reato. Vorrei ricordare, in merito, che le lauree in questo ambito conseguite all’estero non costituiscono titolo abilitativo alla professione di psicologo in Italia.

Ed ora vi lascio alla lettura del testo integrale e originale.

 

Avvocato Andrea Turconi – 10/05/2016

AYAHUASCA – PRIME BREVI CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA LICEITA’ DI ASSUNZIONE, SOMMINISTRAZIONE ED UTILIZZO A FINI TERAPEUTICI.

Mi è stato chiesto di verificare se ed in che misura l’utilizzo e la somministrazione della sostanza denominata “ayahuasca” possano essere considerati legali in Italia.
Al fine di rispondere a questa domanda, occorre prima di tutto sottolineare una prima circostanza: in proposito non vi è alcun espresso divieto sancito dalla legge. Tuttavia, tale considerazione non è sufficiente per consentirci di affermare che uso e somministrazione di Ayahuasca siano leciti: occorre infatti verificare se, alla luce della normativa in tema di sostanze stupefacenti, possa ricavarsi indirettamente il divieto alla somministrazione e cessione di tale sostanza.
A questo proposito, occorre dare conto che della questione si sono espressamente occupate diverse sentenze: Cass. 44232/2005, Cass. 19056/07 ed altre successive pronunce della giurisprudenza di merito.
L’elaborazione giurisprudenziale sulll’argomento si è svolta seguendo il seguente ragionamento.
Com’è noto, il nostro ordinamento, sin dalla L. n. 685 del 22 dicembre 1975, e poi con il testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rinunciato a dare una sua definizione direttamente operativa di sostanza stupefacente, avendo optato, sulla scia delle convenzioni e degli accordi internazionali regolanti la materia (si ricordano, al proposito, la Convenzione sugli stupefacenti stipulata a New York il 30 marzo 1961, resa esecutiva in Italia con la L. n. 412 del 5 giugno 1974; la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna resa in esecutiva in Italia, previa ratifica, con la L. n. 385 del 25 maggio 1981; la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988 resa in esecutiva in Italia con la L. del 5 novembre 1990), per l’adozione del sistema tabellare, cioè della formazione da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito l’Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore della sanità, di apposite liste di sostanze ad effetto stupefacente, alla stregua dei criteri di massima dettati nel D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 13 e 14, e di quelli di cui all’art. 2 della Convenzione di Vienna 21 febbraio 1971.
Gli elenchi, ripetutamente modificati ed integrati nel tempo, sono dunque determinanti per l’operatività della disciplina in materia.
Nell’analizzare la concreta elencazione delle tabelle, si riscontra peraltro che esse riportano non soltanto principi attivi in quanto tali, ma talora anche sostanze vegetali o di origine vegetale contenenti un principio attivo distintamente menzionato. È il caso, ad es., delle “foglie di coca” o dell'”oppio”, previsti come tali (nella tabella 1^), indipendentemente dai principi attivi in essi contenuti. Lo stesso dicasi della “cannabis” (inserita nella tabella 2^).
Da tale rilievo si è correttamente tratta la conseguenza che, laddove una sostanza vegetale presente in natura contenga un qualche principio attivo riportato in tabella, non può per questo considerarsi vietata, dovendo invece, all’uopo, essere anch’essa espressamente indicata nell’elenco.
A questo punto è però doverosa una precisazione.
Quanto appena detto è valido per le sostanze vegetali così come presenti in natura. Laddove, invece, ci si trovi di fronte a “preparazioni” contenenti sostanze tabellate, scatta la generale previsione punitiva.
La ragione di ciò appare chiara. Della presenza dei principi attivi in sostanze naturali non può essere considerato responsabile alcuno e, quindi, salvo i casi in cui se ne conosca e se ne sia registrato positivamente un uso nocivo, non possono ricadere nel divieto legislativo.
La “preparazione”, invece, presuppone uno specifico intervento umano, intrinsecamente sospetto e, quindi, vietato.
Nell’ordinamento non si rinviene una definizione della “preparazione”. Poiché, tuttavia deve trattarsi del risultato di un’attività, nel quale sia contenuta una sostanza tabellata, è evidente che sarà “preparazione”, rilevante ai fini in discorso, ogni attività umana che abbia come suo risultato un “prodotto” contenente una sostanza tabellata.
Per evitare, però, il determinarsi di una contraddizione del sistema la “preparazione”, per essere rilevante ai fini della legge (e quindi idonea a comportare il divieto penale), deve apportare, nel prodotto finale, una “incidenza” del principio attivo maggiorata (per accresciuta presenza percentuale o altro), rispetto a quella dallo stesso posseduta nell’utilizzo della pianta allo stato naturale, già come tale considerato inidoneo a determinare l’inserimento della stessa in tabella. La derivazione in discorso può poi essere operata dalla sola pianta contenente il principio attivo vietato ovvero da questa unitamente ad altre piante, parimenti non tabellate.
Applicando tali principi con riferimento all’ Ayahuasca, considerato che l’individuazione, nel caso di specie, di una sostanza ricadente nei divieti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, passa necessariamente per la nozione di “preparazione” contenente la DMT, per affermare che l’ ayahuasca rientri in tale nozione è necessario, alla stregua di quanto sopra rilevato, che si accerti, in base a tutti gli elementi disponibili (nei termini di alta probabilità propri della fase in corso), o che la sua preparazione non consista in un semplice processo “derivativo” da piante naturali (poiché in tal caso ci si troverebbe sicuramente in presenza di un prodotto “di laboratorio”, contenente una sostanza tabellata, e come tale vietato) o che, nel caso opposto, nella bevanda in questione gli effetti della DMT risultino concretamente potenziati rispetto a quelli presenti nella Rainha naturale, sempre che, in tale ipotesi, il detto potenziamento non si riveli pari a quello procurato dall’eventuale possibile utilizzo contemporaneo, al naturale, delle piante di provenienza.
Per concludere, alla luce del ragionamento elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione sin dal 2005 e confermato con altre pronunce successive, l’uso e la somministrazione dell’ Ayahuasca sono leciti solo ed in quanto il “preparato” derivi – senza potenziamento o maggiorazione dei suoi effetti – il principio attivo DMT da quanto già contenuto nella pianta naturalmente: non si può pertanto affermare la liceità tout court dell’Ayauasca, ma di volta in volta occorrerà verificare le modalità con cui è stato realizzato il “preparato” contenente il DMT.
Naturalmente, il percorso giurisprudenziale che si è dianzi illustrato riproduce l’orientamento dei Giudici che fino ad oggi si sono espressi sul punto e che – proprio poichè manca una normativa espressa – potrebbe mutare in futuro.

Chiarito quanto sopra, occorre però precisare che discorso molto diverso è quello dell’ Ayahuasca a scopo (psico)terapeutico, discorso che richiede un approfondimento.
Nel nostro ordinamento esiste una norma, l’art. 348 cod. pen., vieta espressamente l’esercizio abusivo delle professioni per le quali occorrano titoli abilitativi.
A questo proposito, la Cassazione – con giurisprudenza granitica – ha affermato che n relazione alla professione medica, che si estrinseca nella individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell’impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all’esercizio, integra il reato previsto dall’art. 348 cod. pen..
Ancora recentemente (Cass. 43328/11) la Suprema Corte ha ribadito che integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento dell’attività di psicoterapeuta in assenza dei necessari titoli, essendo lo stesso subordinato ad una specifica formazione professionale e all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici.
Poiché la Corte è stata chiara nell’affermare che rientra nel divieto penale “qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell’impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali”, deve ritenersi che l’uso dell’ Ayahuasca a scopo psicoterapeutico (nell’accezione molto ampia sopra descritta) integri il reato di cui all’art. 348 c.p. se effettuato da parte di soggetto non in possesso dei necessari titoli (psicologo o medico psicoterapeuta).

 

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Redazione Ayainfo

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